L’istruzione pubblica in Italia non è monopolio esclusivo dello Stato. Il sistema nazionale d’istruzione pubblica è infatti costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, queste ultime gestite da Enti o da privati (L. 62/2000).
Le scuole paritarie:
La nostra Costituzione prevede il libero insegnamento delle arti e delle scienze e la connessa possibilità, per Enti e privati, di istituire scuole ed istituti di educazione per i quali può essere richiesta la “parità”. Lo Stato deve:
Lo Stato riconosce e “assicura” alle scuole paritarie piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico.
La possibilità di aprire una scuola paritaria è riconosciuta inoltre in quanto espressione della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), che a sua volta è uno dei modi per realizzare il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.), diritto fondamentale a cui non possono essere posti ostacoli di alcun tipo, se non quello di rispettare le libertà e i diritti altrui.
Se non esistesse libertà di iniziativa economica privata, vi sarebbe un unico datore di lavoro, lo Stato, e tutte le attività economiche sarebbero appannaggio di tale unico soggetto.
L’art. 33 prevede che sia lo Stato a dover assicurare agli alunni delle scuole paritarie un trattamento equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.
Per conseguire questa finalità, lo Stato stabilisce con legge i requisiti che le scuole devono possedere per poter richiedere la parità ed esercita in seguito su di esse un controllo mirante a verificare il mantenimento di tali requisiti mediante:
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.), per quanto attiene al rapporto con le Scuole Paritarie, agisce attraverso la propria emanazione sul territorio regionale che, nel nostro caso, è l’Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) per l’Abruzzo.
L’Istruzione è una materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni mentre è di competenza esclusiva delle Regioni la legislazione in materia di istruzione e formazione professionale (art. 117 Cost.).
L’art. 30 della nostra Costituzione prevede il diritto-dovere della famiglia a “mantenere, istruire ed educare i figli”. Essendo un diritto oltre che un dovere, alle famiglie viene garantita la possibilità di scegliere come meglio intendano esercitare tale importante funzione, se in prima persona (attraverso l’educazione parentale) oppure servendosi di una scuola statale o paritaria nel cui progetto educativo si riconoscono maggiormente.