Sei ormai adulto e l’idea di “rimetterti sui libri” insieme a dei giovanissimi ti blocca?
Non restare nell’ombra! Sei in ottima compagnia!
Unisciti al gruppo di persone che, ogni anno, frequenta con impegno e determinazione i nostri corsi di tutoraggio per adulti e che, al termine del percorso, consegue il diploma con grande soddisfazione personale.
Oltre a darti un grande senso di riscatto e di appagamento, un Diploma conseguito con sano impegno può permetterti di:
Grazie al nostro modus operandi, possiamo vantare un importante risultato: tutti gli studenti adulti da noi ammessi agli Esami di Stato sono stati promossi ogni anno, da quando siamo Scuola Paritaria con Esami in Sede. Gli adulti ricevono valutazioni in media più alte di quelle degli studenti più giovani. Il merito va a loro, che si sono fidati di noi e hanno sposato la nostra idea di fare scuola per davvero.
All’Istituto Cameli rispettiamo le persone e non mentiamo facendo loro facili promesse di promozione, approfittando della nostra posizione di unico Istituto Tecnico paritario in Provincia di Teramo con Esami in sede.
Una cosa però te la garantiamo: un servizio didattico vero, anche in orario pomeridiano e serale, e tutto il supporto di cui hai bisogno per raggiungere il traguardo. Inoltre, veniamo incontro a tutte le tue esigenze legate:
Lo facciamo offrendoti tutte le lezioni integrative e i recuperi di cui hai bisogno, in orari personalizzati e senza costi aggiuntivi.
Tu, in cambio ci garantisci la tua serietà, frequentando con costanza le lezioni e mettendo il giusto impegno nello studio individuale.
Soltanto scegliendo una scuola pubblica, statale o paritaria, si ha diritto di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa per il diritto allo studio dei lavoratori.
Si tratta, nello specifico, di disposizioni di legge che garantiscono al lavoratore dipendente del settore pubblico o privato, nei limiti di quanto previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile, i seguenti diritti:
I singoli contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) stabiliscono nel dettaglio:
Riportiamo di seguito i due riferimenti normativi che disciplinano la materia e ti invitiamo a controllare col tuo datore di lavoro le clausole del tuo CCNL relative al diritto allo studio.
L. 20 maggio 1970, n. 300
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 maggio 1970, n. 131)
Art. 10 (Lavoratori studenti)
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
Legge 8 marzo 2000, n. 53
“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura
e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città“
(Pubblicata nella Gazzetta Ordinaria del 13 marzo 2000, n. 60)
Art. 5 (Congedi per la formazione)
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
2. Per “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all’articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all’esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Qualunque sia il motivo che ti spinge a rimetterti in gioco, agli Istituti Paritari “Guglielmo Cameli” ti accompagniamo nel tuo percorso di crescita personale e culturale fino al Diploma.
Per informazioni contattaci allo 0861 412013 o passa a trovarci in sede per conoscerci e ottenere un preventivo senza impegno.